Raccolta fondi 1/ Il caso dei
privati
Libertà fa rima con risparmio
Con l’entrata in vigore della
legge 80 del 2005, che ha convertito il Dlgs 35/2005 sulla
competitività, si modifica la normativa relativa alle erogazioni
liberali di cittadini e imprese con un duplice beneficio: per il
donatore quello di non pagare le imposte sulle somme donate. Per
le organizzazioni non profit quello di ricorrere più facilmente
e più vantaggiosamente al finanziamento presso i privati.
Il nuovo regime di deducibilità,
rappresenta un’alternativa rispetto al precedente regime; spetta
al donatore la scelta in base alla convenienza, considerando
cioè l’importo della donazione e il rapporto tra questa e il suo
reddito complessivo.
La legge 80/2005 stabilisce che
possono beneficiare della deducibilità le persone fisiche e i
soggetti Ires (imposta sul reddito delle società) relativamente
alle donazioni a favore di Onlus e associazioni di promozione
sociale (a partire dal 17 marzo 2005) e le fondazioni e
associazioni riconosciute che tutelano, promuovono e valorizzano
beni di interesse artistico storico e paesaggistico (a partire
dal 15 maggio 2005).
Le scelte.
In base alla legge sono deducibili le «liberalità
in denaro o in natura ... nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di
70mila euro annui».
Il massimo deducibile – 70mila
euro – vale per redditi pari o superiori a 700mila euro; nel
caso in cui il reddito del donatore sia inferiore, il limite è
comunque quello del 10 per cento.
Come anticipato, la scelta del
regime di deducibilità dipende dall’aliquota marginale del
contribuente: in base alle regole precedenti alla +dai –versi
per le persone fisiche sono detraibili dall’Irpef le erogazioni
liberali nella misura del 19% per un importo non superiore a
2.065,83 euro (ma la donazione deve avvenire tramite banca,
posta, carta di credito, di debito, prepagata o assegno) mentre
per le imprese sono deducibili dal reddito le offerte in denaro
a Onlus e associazioni di promozione sociale nel limite,
rispettivamente, di 2.065,83 euro o il 2% del reddito e di
1.549,37 euro o il 2% del reddito. Così se, ad esempio, una
Onlus riceve erogazioni da aziende con redditi superiori ai 3,5
milioni di euro può ottenere versamenti superiori ai 70mila
euro, facendo applicare il “vecchio” limite del 2 per cento.
Sempre per le imprese rimane in
vigore la norma per la quale si può dedurre dal reddito le spese
relative a prestazioni fornite gratuitamente a Onlus da parte
del proprio personale dipendente, nel limite del 5 per mille del
totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Inoltre godono dell’esenzione di
imposta le cessioni di derrate alimentari e medicinali da parte
di imprese che producono o commercializzano tali beni, così come
la cessione di beni alla cui produzione o scambio è diretta
l’attività di impresa e il cui costo specifico non superi i
1032,91 euro.
Occorre però ricordare che la
deducibilità si riferisce alle erogazioni liberali, per le quali
cioè non esiste un legame funzionale tra donazione e servizi
prestati dall’ente attraverso la su attività istituzionale,
mentre la defiscalizzazione non è applicabile laddove questo
vincolo sussiste, come ad esempio nel caso di versamento della
quota associativa che comporta l’acquisizione di una qualifica –
socio o associato.
UN-GURU
Società di consulenza strategica