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3 Ottobre 2005
 

 

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Raccolta fondi 1/ Il caso dei privati

Libertà fa rima con risparmio

 

 

Con l’entrata in vigore della legge 80 del 2005, che ha convertito il Dlgs 35/2005 sulla competitività, si modifica la normativa relativa alle erogazioni liberali di cittadini e imprese con un duplice beneficio: per il donatore quello di non pagare le imposte sulle somme donate. Per le organizzazioni non profit quello di ricorrere più facilmente e più vantaggiosamente al finanziamento presso i privati.

Il nuovo regime di deducibilità, rappresenta un’alternativa rispetto al precedente regime; spetta al donatore la scelta in base alla convenienza, considerando cioè l’importo della donazione e il rapporto tra questa e il suo reddito complessivo.

La legge 80/2005 stabilisce che possono beneficiare della deducibilità le persone fisiche e i soggetti Ires (imposta sul reddito delle società) relativamente alle donazioni a favore di Onlus e associazioni di promozione sociale (a partire dal 17 marzo 2005) e le fondazioni e associazioni riconosciute che tutelano, promuovono e valorizzano beni di interesse artistico storico e paesaggistico (a partire dal 15 maggio 2005).

Le scelte. In base alla legge sono deducibili le «liberalità in denaro o in natura ... nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70mila euro annui».

Il massimo deducibile – 70mila euro – vale per redditi pari o superiori a 700mila euro; nel caso in cui il reddito  del donatore sia inferiore, il limite è comunque quello del 10 per cento.

Come anticipato, la scelta del regime di deducibilità dipende dall’aliquota marginale del contribuente: in base alle regole precedenti alla +dai –versi per le persone fisiche sono detraibili  dall’Irpef le erogazioni liberali nella misura del 19% per un importo non superiore a 2.065,83 euro (ma la donazione deve avvenire tramite banca, posta, carta di credito, di debito, prepagata o assegno)  mentre per le imprese sono deducibili dal reddito le offerte in denaro a Onlus e associazioni di promozione sociale nel limite, rispettivamente, di 2.065,83 euro o il 2% del reddito e di 1.549,37 euro o il 2% del reddito. Così se, ad esempio, una Onlus riceve erogazioni da aziende con redditi superiori ai 3,5 milioni di euro può ottenere versamenti superiori ai 70mila euro, facendo applicare il “vecchio” limite del 2 per cento.

Sempre per le imprese rimane in vigore la norma per la quale si può dedurre dal reddito le spese relative a prestazioni fornite gratuitamente a Onlus da parte del proprio personale dipendente, nel limite del 5 per mille del totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Inoltre  godono dell’esenzione di imposta le cessioni di derrate alimentari e medicinali da parte di imprese che producono o commercializzano tali beni, così come la cessione di beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa e il cui costo specifico non superi i 1032,91 euro.

Occorre però ricordare che la deducibilità si riferisce alle erogazioni liberali, per le quali cioè non esiste un legame funzionale tra donazione e servizi prestati dall’ente attraverso la su attività istituzionale, mentre la defiscalizzazione non è applicabile laddove questo vincolo sussiste, come ad esempio nel caso di versamento della quota associativa che comporta l’acquisizione di una qualifica – socio o associato.

 

UN-GURU

Società di consulenza strategica